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GLOBALIZZAZIONE SOLIDALE

TITOLO

LEGGE IN MATERIA DI PROCREAZIONE ASSISTITA (PMA)

DATA PUBBLICAZIONE

24/07/2004

LUOGO

Reggio Emilia


LEGGE IN MATERIA DI PROCREAZIONE ASSISTITA (PMA) Il testo elaborato dal FORUM dell’ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE FORUM Associazione Donne giuristeLa legge in materia di procreazione medicalmente assistita –PMA- è basata su una tutela integralista dell'embrione che è in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico.Il Codice civile all'art. 1 stabilisce che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e precisa, al comma 2, che i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all'evento della nascita.Gli artt. 462 e 784 CC stabiliscono che si possono istituire eredi, figli non ancora concepiti e che si possono effettuare donazioni in loro favore, ma secondo la dottrina non costituiscono riconoscimento di capacità giuridica.L'art. 1 della legge 194/78 sull'aborto dichiara che lo stato tutela la vita umana fin dall'inizio, ma ammette, secondo determinati principi, la soppressione del feto.L'embrione scientificamente è un progetto, un' aspettativa di vita, perché deve ancora impiantarsi e svilupparsi nell' utero -circostanza che non sempre si verifica - per cui un' alta percentuale di tali progetti "cade nel nulla".Dal concetto basilare, filosofico, ideologico e teologico di embrione-persona derivano conseguenze gravissime che connotano tutta la legge.L'embrione deve essere creato solo in determinati casi limitati, in numero massimo consentito, non può essere abbandonato, non può essere lasciato morire, deve essere utilizzato a tutti i costi e il ricorso alle tecniche di PMA viene considerato come un’ ultima ratio, come un espediente da evitare, quasi come una macchinazione diabolica.L'art. 1 della legge n.40 del 19 febbraio 2004, al comma 2, stabilisce che il ricorso alla procreazione assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per risolvere le cause di sterilità ed infertilità.Il concetto è ribadito all'art. 4: il ricorso alla PMA è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità ed infertilità inspiegate, documentate da atto medico, nonché ai casi di sterilità ed infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.Queste norme, il divieto di produrre più di tre embrioni e l'obbligo di impiantarli e il divieto di ogni forma di selezione a scopo eugenetico di cui parleremo più avanti, impediscono ai portatori di malattie geneticamente trasmissibili, ovvero affette da malattie sessualmente trasmissibili, di accedere alle tecniche di procreazione assistita per la preselezione e l'impianto di embrioni sani.In alcune zone d'Italia esiste un' alta percentuale di talassemici (affetti da anemia mediterranea), nella sola Sicilia 400.000. In Sardegna, per portare altro esempio, all'Ospedale di Cagliari si praticava una tecnica per individuare gli embrioni malati di Beta talassemia. Venivano prodotti in vitro più embrioni e tra questi si sceglievano quelli sani da impiantare nell'utero. Si evitava così l'aborto terapeutico o la nascita di persone destinate ad una vita di sofferenza.Ricordiamo in proposito che la Convenzione europea di Oviedo del 4 aprile 1977 sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, vieta la preselezione del sesso (art. 14), ma la consente quando sia accertata una malattia genetica ereditaria legata al sesso.La legge tedesca sulla tutela degli embrioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13.12.1990, al paragrafo 3, prevede la preselezione del sesso solo quando serve a preservare il figlio da una sindrome di distrofia muscolare del tipo Duchenne o altra malattia legata al sesso certificata da un ufficio medico del Land. La Spagna consente, sin dal 1990, la diagnosi reimpianto, e le principali legislazioni sono orientate in tal senso. L'art.1, 2° comma e l'art.4, 1° comma della legge n.40/04 sono illegittimi perché in contrasto con l'art 32 della Costituzione che recita : "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell' individuo e interesse della collettività ."Sono anche in contrasto con l'art. 3 Cost., perché costituiscono una limitazione di fatto della libertà e dell'uguaglianza dei cittadini, imponendo una discriminazione dei portatori di malattie genetiche ereditarie o sessualmente trasmissibili.Non si possono costringere queste persone a rinunciare alla maternità e paternità o a trovarsi nella tragica alternativa di scegliere tra: il rischio di contagio del partner, ricorrere all'aborto o far nascere un essere destinato alla morte precoce e ad atroci sofferenze.E’ invece questo lo scenario che si presenterà d’ora in poi, come dimostra la recente ordinanza del Tribunale di Catania, che ha respinto il ricorso di due coniugi affetti da talassemia; ricorso presentato ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., al fine di ottenere la selezione degli embrioni ed il conseguente impianto di quelli risultati sani.Nel caso in specie, il Giudice ha respinto il ricorso e ritenuto legittimo il dettato normativo, misconoscendo il diritto alla salute, all'autoderminazione, alla maternità e paternità consapevoli. (Tribunale di Catania - Sezione Prima Civile, Ordinanza 3 maggio 2004). La L. 40/04 invece, per tutelare l’integrità dell’embrione, ha sanzionato penalmente, in modo generale ed assoluto, il divieto di sperimentazione sugli embrioni, il divieto di selezione, esteso anche agli stessi gameti, il divieto di manipolazione, al fine di non alterarne il patrimonio genetico.I trasgressori al divieto di sperimentazione incorrono in sanzioni penali da due a sei anni di reclusione, cui si aggiunge una multa da 50.000 a 150.000 Euro.Per coloro che abbiano effettuato interventi di selezione o di manipolazione le pene sono aumentate. In ogni caso alla sanzione principale si aggiunge la pena accessoria della sospensione, da uno a tre anni, dall’esercizio della professione sanitaria esercitata dall’autore del reato.La singolare volontà repressiva del legislatore non lascia spazio a valutazioni sulla gravità del fatto e sulla personalità del reo da parte del giudice, cui è fatto espresso divieto di bilanciare l’aggravante che dà luogo al sovradetto aumento di pena, con eventuali attenuanti che si ritengano ricorrere nella vicenda.In pratica, la legge ha introdotto una discutibile deroga al principio generale del “bilanciamento” tra attenuanti ed aggravanti disposto dall’art 69 c. p., che consente al giudice di valutare complessivamente la personalità del reo e la gravità del reato, onde adeguare al caso concreto la pena stabilita in via astratta dal legislatore. Va anche rilevato che pene detentive non lievi, cui si accompagnano pesanti sanzioni pecuniarie, appaiono insuscettibili di essere condizionalmente sospese, onde è che dovranno essere scontate in carcere, salva l’applicazione nei casi in cui la reclusione non superi i tre anni, della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale. Altra norma irrazionale derivante dalla "sacralità" dell'embrione è l'irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione. L'art. 6, 3° comma, stabilisce che la volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di PMA è espressa congiuntamente al medico responsabile della struttura . La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti fino al momento della fecondazione dell'ovulo.Il consenso, irrevocabile dopo la formazione dell'embrione, è chiaramente anomalo dal punto di vista giuridico, soprattutto in una materia tanto delicata che ha implicazioni psicologiche .Che accade se i soggetti rifiutano l'impianto?La persona umana viene sottoposta ad un trattamento medico obbligatorio in contrasto con la convenzione di Oviedo, con i principi di deontologia professionale medica, e con l'art. 32, 2° comma, della Costituzione secondo cui: “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. L'impronta dello Stato etico che detta la morale ai cittadini si manifesta nel divieto sancito dall’art. 4, 3° comma, di ricorrere a tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo.E’ evidente che la fecondazione eterologa pone dei problemi di una certa delicatezza, ma non si capisce per quale ragione i cittadini italiani non debbano essere considerati maturi per affrontarli con un senso di responsabilità. Si tenga conto che l’utilizzo di tale tecnica di pma si è diffusa a seguito del fenomeno della diminuzione, vieppiù crescente nei paesi occidentali, della fertilità maschile. L’utilizzo di gameti di donatore esterno per un numero di coppie non irrilevante può essere l’unica soluzione al problema. Anche per questa norma si possono prospettare profili di incostituzionalità perché discrimina le persone infertili in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Il legislatore, invece, ha introdotto la comminatoria di sanzioni di inusitata severità per coloro che applichino tecniche di pma non consentite. Esse si indirizzano agli operatori sanitari e ai titolari delle strutture operative, ma non sono rivolte alle persone sulle quali vengono praticate, per le quali opera una causa di non punibilità espressamente prevista dalla legge.L’ entità della sanzione amministrativa è di singolare rilevanza. Coloro che effettuino trattamenti di pma, con gameti estranei alla coppia richiedente, incorrono nella sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 Euro, mentre qualora le tecniche di pma siano applicate a coppie di non coniugati o non conviventi la sanzione amministrativa prevista andrà da 200.000 a 400.000 Euro.Alla sanzione principale si aggiunge la sospensione dall’esercizio professionale nei confronti degli esercenti una professione sanitaria, per un periodo da uno a tre anni. Per le strutture in cui siano eseguite pratiche di pma vietate si aggiunge la sospensione dell’autorizzazione o, nei casi di recidiva la revoca.Non c’è dubbio che sanzioni tanto elevate disincentiveranno gli operatori del settore dal praticare gli interventi non consentiti dalla legge, ma è altresì realistico pensare che vietare interventi praticabili nel resto d’Europa alimenterà un “turismo procreativo”, appannaggio delle persone più abbienti, che ridonderà a detrimento del principio di uguaglianza dei cittadini e del pari diritto di tutti i consociati ad accedere ai trattamenti sanitari che l’evoluzione della scienza medica rende disponibili per ovviare malattie e sofferenze. Altra conseguenza negativa del concetto embrione-persona è l'art. 14 che stabilisce il divieto della crioconservazione e della soppressione degli embrioni.Le tecniche di produzione degli embrioni non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.In proposito si osserva che l'art. 14 richiama l'art. 7 n. 3 che stabilisce che le linee guida sono aggiornate periodicamente almeno ogni tre anni in rapporto all'evoluzione tecnico scientifica.La scienza ha dimostrato che, con tre embrioni, le probabilità di sviluppo sono scarse, ma di questa evoluzione non si è tenuto conto.Il divieto di crioconservazione porta una dolorosa conseguenza: la necessità di sottoporre la donna a reiterati cicli di cure ormonali ad ogni trattamento, con grave pregiudizio per la sua salute.Il divieto assoluto di soppressione degli embrioni impedisce lo studio delle cellule staminali embrionali, che comporta la soppressione degli embrioni stessi, ma è determinante per lo sviluppo della ricerca scientifica. Tale divieto si estende, del tutto irragionevolmente, come del resto quello relativo alla sperimentazione, anche agli embrioni cosiddetti sovrannumerari, vale a dire quelli che non potendo essere impiantati in utero sono comunque destinati a morire.Attualmente vi sono oltre 30.000 embrioni congelati nei freezer dei centri italiani, alcuni prodotti con tecniche non più ammesse, rispetto ai quali il legislatore nulla ha disposto.In futuro, non è escluso che vi siano embrioni rifiutati, poiché il divieto di revoca del consenso non garantisce l’operatività del precetto.E’ evidente la criticità di una siffatta norma, alla luce del diritto alla salute, e di libertà della scienza, entrambi di rilevanza costituzionale, nelle situazioni coinvolgenti persone malate o portatrici di malattie genetiche, specie con riguardo ai citati embrioni sovrannumerari.Per altro aspetto, il divieto di soppressione degli embrioni, unito alla sovrariferita discutibile disposizione relativa all’irrevocabilità del consenso all’impianto dopo la fecondazione, sembra non consentire alle donne altra scelta che accettare l’impianto, anche di embrioni malati, per poi richiedere l’ivg. Invero l’art. 14 della L. 40/04 vieta la crioconservazione e la soppressione degli embrioni, “fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978 n°194”. E’ evidente anche sotto questo profilo il contrasto con il diritto alla salute delle disposizioni in commento. Tuttavia, chi viola il divieto assoluto di crioconservazione e soppressione degli embrioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 Euro, oltre alla pena accessoria della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria fino ad un anno. La stessa pena è prevista a sanzione del divieto di riduzione embrionaria di gravidanze plurime, disposto dall’art.14 della L.40/04.Il legislatore fa peraltro salve le norme della legge 194/ 78.La formulazione dell'art.14 della legge n.40/04 è assolutamente illogica dato che l'aborto -di uno o piu' feti di 12/ 16 settimane - è preferito all'eliminazione di un embrione non ancora impiantato nell’utero e quindi, oltretutto, suscettibile, a torto o a ragione, di esser lasciato morire.L'art. 13 vieta qualsiasi sperimentazione sull'embrione umano e consente la ricerca clinica e sperimentale sullo stesso, a condizione che si perseguano finalità esclusivamente


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terapeutiche e diagnostiche, volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso.Che significa la salute e lo sviluppo dell'embrione?L'impianto ad ogni costo. Il divieto assoluto di sperimentazione e soppressione esteso agli embrioni sovrannumerari, nonché la selezione finalizzata ad evitare l’impianto in utero di embrioni gravemente malati o malformati, è irragionevole in relazione alla natura dei soggetti coinvolti ed ai diversi interessi in gioco: da un lato persone già nate e cresciute, dall’altro embrioni che fuori dall’utero materno non hanno possibilità di sopravvivenza. In pratica, una situazione analoga a quella relativa all’espianto di organi dove l’interesse del beneficiario ad una vita sana “entra in conflitto” con quello di una persona destinata a morire. Tali argomenti fanno rimarcare l'irrazionalità del divieto indiscriminato della ricerca scientifica sulle cellule staminali embrionali che potrebbero alleviare sofferenze umane e guarire persone già nate e cresciute.Non si tiene conto dei milioni di diabetici, dei malati di Parkinson e di Alzheimer, ci si preoccupa solo della salute degli embrioni.L'art. 13 è illegittimo: è in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute e con l'art. 33 che stabilisce che l'arte e la scienza sono libere.Questa norma imbavaglia e umilia la scienza e ci ricorda tempi bui, che speravamo tramontati, del divieto dell' anatomia e del vaccino contro il vaiolo.La legge va combattuta su tutti i fronti ed è insidiosa nei suoi principi.Il concetto di embrione-persona è una minaccia alla legge sull'aborto.Questa legge ci isola dall'Europa, perché è la più retriva e limitativa di tutte le legislazioni dei paesi più progrediti e costituisce una gravissima lesione della laicità dello Stato, perché impone principi filosofici, teologici e fideisti a tutti i cittadini, senza tenere conto del pluralismo culturale di una nazione moderna.Le conseguenze si possono già constatare.Fuga all'estero, ovviamente per chi si può permettere cure e soggiorni costosi.Sono privilegiati i cittadini abbienti e quelli che abitano in prossimità di una frontiera. Le classi disagiate devono rinunciare al sogno di avere un figlio. Si profila un altro gravissimo fenomeno, il commercio clandestino di gameti ed ovociti e la falsificazione della loro origine.Quando la tecnica eterologa viene praticata alla luce del sole è indispensabile la registrazione del donatore per la diagnosi e le cure da praticare al figlio per determinate malattie.Con questa legge si ignorerà la provenienza di gameti ed ovociti.E’ questa la regolamentazione che si auspicava?Certamente no. Per tutte queste ragioni la legge deve essere abrogata !
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Socio fondatore del Gruppo di Volpedo e del Network per il socialismo europeo .